Un bambino con
grave disabilità e gravi disturbi comportamentali necessita di un aiuto.
Ecco qual è l'iter per fare la richiesta di certificazione per ottenere un
insegnante di sostegno
Sono un'insegnante di scuola
primaria. Un mio alunno idrocefalo presenta gravi disturbi comportamentali. Ha
acquisito le abilità di base in relazione al leggere e allo scrivere, ma il suo
comportamento diventa sempre più di disturbo per la scolaresca in cui è
inserito (si tratta di una terza). Il bambino ha alle spalle una situazione
familiare disastrosa. Il padre è morto quando il bambino frequentava la prima.
Madre e figlio vivono di aiuti da parte dell'Ente comunale e dei volontari.
Credo che in questo caso sia necessario "aiutare " questo bambino a
crescere meglio, senza togliere agli altri bambini la possibilità di lavorare
serenamente. Chiedo, come si può richiedere la certificazione necessaria per
avere una insegnante di sostegno anche per un numero ridotto di ore? La mamma è
favorevole.
Risposta
Qualora i genitori omettano all'atto dell'iscrizione di
produrre la documentazione riguardante lo stato di handicap (se esiste), i
docenti dopo il primo o i primi incontri con la classe, la C.M. n. 363/94 http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm363_00.html
all'art. 3 stabilisce che il Capo d'Istituto invita formalmente per iscritto i
genitori a sottoporre a visita medica il figlio per accertare se egli versi o
meno in situazione di handicap, al fine di attivare e richiedere i servizi
specifici necessari per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni in
situazione di handicap. Qualora i genitori non rispondano entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione, il capo d'Istituto può direttamente chiedere
alla ASL, di sottoporre a visita medica l'allievo. Qualora i genitori si
oppongano per iscritto alla visita del figlio, la CM stabilisce che l'alunno
non può considerarsi in situazione di handicap " a meno che nel suo
interesse non intervenga il Tribunale dei minori".
La disposizione della CM , trova il suo fondamento nel DPR
del 24/02/1994 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html,
art. 2, che autorizza il capo d'Istituto a provvedere all'individuazione
dell'handicap.
Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi
Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione funzionale
dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale
vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo
dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati (Atto di indirizzo, D.P.R. del
24/02/94 http://handylex.org/stato/d240294.shtml,
art. 3). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994 http://handylex.org/stato/d240294.shtml,
art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si
può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello
psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima.
L'art.38 della Legge 448/98 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/cfin99.html
- Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il
certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di
iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art. 3 Legge 104/92 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html).
La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che
descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico
dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione,
ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta dell'insegnante di
sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale
documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno
da parte del C.S.A. (ex Provveditorato).
Dopo l'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un Profilo Dinamico-Funzionale ai fini della
formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
L'assegnazione dell'insegnante specializzato:
L'insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l517_77.html,
viene nominato dall’Uff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi ),
su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni
in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni
Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di
handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede
all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di
sostegno.
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno
viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei
singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno
sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html
come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/cfin99.html.
Faccio presente inoltre, viste le condizioni della famiglia
e del bambino, un supporto educativo-assistenziale previsto dalla legge 104/92
, art. 13 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html:
Personale dell’area educativo-assistenziale
Svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all’area
educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato,
secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti Locali di
competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto.
L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale
avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di
Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html),
fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico
propri dell’Amministrazione di appartenenza. L’articolazione dell’orario di
servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione
fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei Piani
Educativi Personalizzati.
Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a
contratto con Enti Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto
riferimento alle suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti
di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario,
previsti dalla norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale
comunque assegnato.
Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità
giuridica inerente la sorveglianza e l’assistenza degli alunni, per la parte di
orario settimanale durante il quale sono affidati al personale di propria
competenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri
Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell’Istituto in cui
viene svolta l’attività. Per ogni singolo progetto deve essere attivato il
Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla CM n. 258/83. Esso è
costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che seguono
l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell’Azienda ASL,
referenti per il caso, dagli operatori educativo-assistenziali e/o tecnici
dell’Ente Locale. Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un
calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte
l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del Gruppo stesso),
per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e
del Piano Educativo Personalizzato.
Per qualsiasi altro chiarimento, può consultare la pagina: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
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